Antincendio15/07/2024

D.M. 3 settembre 2021 – Nuova classificazione del rischio incendio e formazione antincendio

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2021 ridefinisce la classificazione del rischio incendio (basso, medio, alto) e aggiorna la formazione obbligatoria per gli addetti antincendio.

## Cos'è Il D.M. 3 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) sostituisce il vecchio D.M. 10 marzo 1998 e ridisegna la gestione della sicurezza antincendio nelle aziende italiane. ## Nuova classificazione del rischio | Livello | Caratteristiche | |---|---| | **Livello 1** (ex basso) | Attività con scarso carico d'incendio, occupanti in grado di evacuare autonomamente | | **Livello 2** (ex medio) | Attività con moderato carico d'incendio o presenza di persone con limitata capacità di movimento | | **Livello 3** (ex alto) | Attività con elevato carico d'incendio, grandi affollamenti, sostanze infiammabili | ## Formazione aggiornata - **Livello 1**: 4 ore (2 ore teoria + 2 ore pratica) - **Livello 2**: 8 ore (5 ore teoria + 3 ore pratica) - **Livello 3**: 16 ore (11 ore teoria + 5 ore pratica) - **Aggiornamento**: ogni 3 anni per tutti i livelli ## Novità principali - Introduzione della figura del **fire safety manager** (FSM) per le attività soggette a SCIA antincendio - Obbligo di aggiornamento triennale (prima era quinquennale per il rischio basso) - Nuovi contenuti formativi con focus sulle procedure di emergenza ## Transizione Chi aveva già conseguito la formazione secondo il D.M. 10/03/1998 ha dovuto aggiornarsi entro il 4 ottobre 2023.

Informativa sui cookie

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici necessari al suo funzionamento. Non utilizza cookie di profilazione, analytics o marketing. Continuando la navigazione senza scegliere un'opzione non viene considerato come consenso. Puoi gestire le tue preferenze in qualsiasi momento.