Antincendio15/07/2024
D.M. 3 settembre 2021 – Nuova classificazione del rischio incendio e formazione antincendio
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2021 ridefinisce la classificazione del rischio incendio (basso, medio, alto) e aggiorna la formazione obbligatoria per gli addetti antincendio.
## Cos'è
Il D.M. 3 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) sostituisce il vecchio D.M. 10 marzo 1998 e ridisegna la gestione della sicurezza antincendio nelle aziende italiane.
## Nuova classificazione del rischio
| Livello | Caratteristiche |
|---|---|
| **Livello 1** (ex basso) | Attività con scarso carico d'incendio, occupanti in grado di evacuare autonomamente |
| **Livello 2** (ex medio) | Attività con moderato carico d'incendio o presenza di persone con limitata capacità di movimento |
| **Livello 3** (ex alto) | Attività con elevato carico d'incendio, grandi affollamenti, sostanze infiammabili |
## Formazione aggiornata
- **Livello 1**: 4 ore (2 ore teoria + 2 ore pratica)
- **Livello 2**: 8 ore (5 ore teoria + 3 ore pratica)
- **Livello 3**: 16 ore (11 ore teoria + 5 ore pratica)
- **Aggiornamento**: ogni 3 anni per tutti i livelli
## Novità principali
- Introduzione della figura del **fire safety manager** (FSM) per le attività soggette a SCIA antincendio
- Obbligo di aggiornamento triennale (prima era quinquennale per il rischio basso)
- Nuovi contenuti formativi con focus sulle procedure di emergenza
## Transizione
Chi aveva già conseguito la formazione secondo il D.M. 10/03/1998 ha dovuto aggiornarsi entro il 4 ottobre 2023.
